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Novità :
| 16/03/2012 -- APERTURA SEDE IN FIANO ROMANO |
APERTURA SEDE IN FIANO ROMANO Via Milano n. 31/E
Comunichiamo l'apertura della nuova sede in Fiano Romano Via Milano n. 31/e
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| 19/02/2012 -- CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI |
Chiusura liti fiscali pendenti: con il “decreto mille proroghe” prorogato al 31/12/2011 i limite delle liti sanabili con versamento da effettuare entro il 02/04/2012
In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:
- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/2011 (si ricorda che la definizione è possibile solo per i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro).
In detta sede era stato affrontato il problema del momento finale di pendenza della lite (la lite è pendente dal momento di notifica del ricorso a controparte e rimane tale sino a quando non si è formato il giudicato).
Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 1° maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011.
Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.
A tale fine, infatti, è stato specificato che le liti ove il giudicato si fosse formato nel predetto lasso temporale, non avrebbero potuto essere definite (circ. n. 48 § 2.1 del 24 ottobre 2011). Da ciò derivava che la causa sarebbe risultata definibile se il giudicato non si fosse ancora formato al 5 luglio 2011, non al 1° maggio 2011.
Tale soluzione, peraltro criticata sulla base di varie ragioni, appare non più attuale.
Il termine di pendenza della lite è stato pertanto postergato al 31 dicembre 2011, data successiva e non antecedente al 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 98/2011.
Allora, dovrebbe essere chiaro che la definizione è possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.
Si rammenta che il giudicato si forma:
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);
- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del DLgs. 546/92).
Per ciò che concerne la riassunzione in rinvio è allora necessario che al 31 dicembre 2011 non fosse spirato il termine per la riassunzione (art. 63 del DLgs. 546/92).
Fonte: Eutekne
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| 18/02/2012 -- INCONTRO AGGIORNAMENTI FISCALI RISERVATO CLIENTI STUDIO |
ll Seminario si prefigge lo scopo di esaminare le novità in materia fiscale che le Imprese sono chiamate a tenere presenti per i relativi adempimenti contabili.
Nel corso del 2011, a seguito delle vicende finanziarie internazionali, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che hanno introdotto delle sostanziali novità in materia di determinazione sia del Reddito Imponibile, sia in merito agli Accertamenti tributari, sia sul comportamento ai fini
dell'utilizzo del denaro contante nonché del cosidetto “Spesometro”
Sarà molto utile procedere al loro esame al fine di risultare aggiornati con le novità intervenute che possono interessare le Imprese.
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| 12/02/2012 -- AUTOCERTIFICAZIONI DVR (documento valutazione rischi) |
AUTOCERTIFICAZIONI DVR
La tua azienda è in regola con i requisiti minimi in materia di sicurezza?
Sei a conoscenza che la legge prevede l'obbligo di DATA CERTA per il documento DVR dal 16 maggio 2009?
Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve:
- effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a rischi specifici;
- nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
- informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per
la sicurezza;
- verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove
ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l'uso fino all'adeguamento a norma.
Studio Console: il D.Lgs. 81/2008 o anche Testo Unico, prevede anche nelle attività d'ufficio più comuni, con numero massimo di 10 dipendenti vi sia il rispetto di numerosi obblighi per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Le problematiche da considerare sono molteplici e comportano un impegno in prima persona da parte del datore di lavoro, sul quale gravano i principali oneri e responsabilità di carattere civile e penale.
La comoda e semplice checklist, guida il datore di lavoro nella valutazione obbligatoria dei rischi per ogni punto previsto dal testo unico, generando sia L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, che l'eventuale piano d'intervento per risultare a norma.
In base alle risposte fornite, il sistema automaticamente, provvede alla creazione e alla stampa di tutta la documentazione tenendo conto anche delle revisioni per modifiche o aggiornamento.
Tutte le società con un numero massimo di 10 avoratori, non hanno l'obbligo del DVR ( documento di valutazione dei rischi) ma sono comunque tenute a redigere l'autocertificazione della valutazione dei rischi come riportato nell'art. 29 del Testo Unico e apporvi data certa.
La soluzione offerta dallo Studio Console. prevede anche un comodo help, tramite il quale potrete avere risposte dettagliate da un team di esperti, sarete così guidati nella maniera più assoluta lasciandovi alle spalle qualsiasi margine di errore. La piattaforma prevede la stesura delle autocertificazioni per singola azienda o per multi-azienda, andando incontro così anche alle esigenze più impegnative.
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| 09/02/2012 -- QUASI QUASI ME NE VADO IN SVIZZERA............ |
IL SISTEMA FISCALE SVIZZERO
7,5% L’Iva applicata
18-20% la pressione fiscale sugli utili d’impresa
3 mila euro circa. È lo stipendio netto di un impiegato di medio livello
Con un Pil che continua a crescere (+2% nel 2011) e tasse molto leggere (l’Iva è al 7,5% contro il nostro famigerato 21%) la repubblica elvetica è il luogo ideale per fare business. A maggior ragione se è “made in Italy”
Sul tavolo di Gianluca Marano, fondatore della società di consulenza Sva Swiss Advisory, con sede a Chiasso, oggi c’è una pratica che, fino a qualche anno fa, nessuno si sarebbe mai aspettato: il progetto di un imprenditore caseario pugliese, il cui nome rimane top secret, di aprire un’attività a Zurigo. Sembrerà strano ma, anche nel Sud Italia, che certo non è tra le aree geografiche più ricche d’Europa, c’è qualcuno che sta pensando di investire in Svizzera, un Paese che ha un Pil pro-capite tra i più alti del mondo (oltre 63 mila dollari) e dove il costo della vita supera di almeno il 30 o 40% quello della Penisola. La scelta dell’imprenditore pugliese, però, non è assolutamente campata in aria. Anzi, è soltanto il segno più evidente di un fenomeno iniziato oltre dieci anni fa, di cui molti osservatori si sono accorti soltanto di recente, non appena i rialzi del franco, sul mercato valutario, hanno portato alla ribalta della cronaca la “felicissima” Repubblica elvetica.
Gianluca Marano, fondatore della società di consulenza Sva Swiss Advisory di Chiasso
Oggi, infatti, la Svizzera sembra davvero un “paradiso” per le aziende, comprese quelle del made in Italy. Non un paradiso fiscale, però, come spesso è stata descritta, bensì il luogo ideale dove avviare un business in diversi settori, dall’industria manifatturiera più tradizionale sino all’alta tecnologia, passando per le energie alternative. «È ora di finirla coi luoghi comuni », dice Marano, «che dipingono la Repubblica Elvetica soltanto come la nazione della cioccolata o degli orologi a cucù, o come il centro della finanza internazionale, in cui i ricchi di tutto il mondo vogliono portare i soldi, e metterli al sicuro, magari violando anche le leggi del proprio Paese».
Fabrizio Macrì, responsabile marketing ed eventi speciali della Camera di Commercio italiana per la Svizzera
IL MIRACOLO DI BERNA
In realtà, appena sopra le Alpi, c’è una nazione industriale avanzata che ha un un tasso di disoccupazione pari al 2,8%, un debito pubblico inferiore alla metà della ricchezza nazionale e un pil che, nell’intero 2011, crescerà a un ritmo dell’1,5-2% su base annua. Non è moltissimo, ma si tratta senza dubbio di un ottimo risultato se si tiene conto di due fattori: gli apprezzamenti del franco, che hanno tolto un po’ di competitività sui mercati all’industria svizzera, e il cattivo andamento dell’economia europea e statunitense, che rischiano di finire di nuovo in recessione. Inoltre, non va dimenticato che la Confederazione Elvetica è al primo posto nel mondo nel Global Innovation Index, l’indice che misura la capacità di innovazione industriale dei Paesi, creato dalla prestigiosa business school internazionale Insead. Dietro a questo piccolo miracolo economico all’ombra delle Alpi, ci sono però ragioni profonde. «Innanzitutto», dice Fabrizio Macrì, responsabile marketing ed eventi speciali della Camera di Commercio italiana per la Svizzera, che ha sede a Zurigo, «c’è una rete di infrastrutture molto avanzata e un sistema burocratico e amministrativo assai efficiente». Per creare un’impresa in uno dei 26 cantoni, infatti, occorrono addirittura pochi giorni o poche ore.
Roberto Poretti, coordinatore del Centro di Promozione Start-up presso l’università della Svizzera italiana
Lo sa bene Roberto Poretti, coordinatore del Centro di Promozione Start-up, un incubatore di aziende, attivo presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Mendrisio, che aiuta gli imprenditori in erba a realizzare i loro progetti. «Qui da noi, per costituire una società, basta recarsi da un notaio e sbrigare qualche pratica in poco tempo», dice Poretti, che aggiunge: «da qualche anno, questi adempimenti sono diventati ancora più semplici e si possono svolgere addirittura on line, grazie alla nascita di società che forniscono servizi di assistenza legale e amministrativa via Internet».
AL LAVORO A 16 ANNI
Il coordinatore del Centro di Promozione Start-up, però, sottolinea un altro elemento che consente alla Svizzera di viaggiare con una marcia in più: un sistema d’istruzione molto formativo ed efficiente, che agevola l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. A parte le università, che sfornano laureati con un’alta preparazione scientifica o umanistica, in tutto il Paese ci sono ottime scuole superiori, capaci di forgiare validi tecnici, artigiani e operai specializzati, che iniziano a lavorare già a 15 o 16 anni, prima del compimento della maggiore età. Una volta terminata la scuola dell’obbligo, cioè il quarto anno delle medie inferiori, i giovani elvetici che frequentano gli istituti tecnici possono infatti iniziare dei tirocini nelle aziende, abbinando studio e lavoro. Il tutto grazie a dei contratti di apprendistato che prevedono il coinvolgimento di tre parti: la famiglia dello studente, se minorenne, le autorità cantonali e le stesse aziende che offrono gli stage ai giovani. Inoltre, come ricorda Macrì, nella comunità elevetica esiste una forza-lavoro multilingue, abituata all’integrazione di diverse culture, tradizioni ed etnie, sia al proprio interno che nei confronti di chi proviene dall’estero. Si tratta ovviamente di una qualità molto apprezzabile nel mondo di oggi, dove l’economia si muove con logiche globali.
TASSE SUPER-LEGGERE
La vera forza competitiva della Svizzera deriva, però, soprattutto da un sistema fiscale molto snello, dove la pressione tributaria sui redditi da lavoro e d’impresa è davvero ridotta all’osso. L’imposta sul valore aggiunto (Iva) applicata dal governo di Berna, ad esempio, è attorno al 7,5%, contro il 21% dell’Italia e il 19-20% del resto d’Europa. Poi, gli utili delle imprese vengono tassati su tre livelli (federale, cantonale e comunale) con aliquote molto basse. Un primo prelievo del 9% circa spetta al governo centrale della Confederazione, ma vengono riscosse materialmente sul territorio dai singoli Cantoni, che tengono per sé una parte minoritaria del gettito e lo versano poi alle autorità nazionali. Un ulteriore prelievo spetta invece ai singoli comuni e arriva fino a un massimo del 9% circa. Sulla base dei principi del federalismo fiscale, però, le autorità municipali possono anche ridurre l’aliquota dell’imposta loro spettante per attirare investimenti. Di conseguenza, la pressione fiscale sugli utili d’impresa in Svizzera arriva di regola sino al 18-20% ma, in alcune zone del Paese, può essere ancora più bassa.
SALARI ALTI E PACE SOCIALE
Anche sulle persone fisiche, il peso delle tasse e dei contributi previdenziali è molto contenuto. Gli oneri sociali sui salari, ad esempio ammontano a circa il 10% della retribuzione lorda. Esiste poi un’imposta sui redditi da lavoro, con aliquote progressive ma abbastanza contenute, che toccano un massimo di circa il 20%. Risultato: il divario tra salario lordo e netto dei cittadini elvetici non supera complessivamente il 30-40%, garantendo retribuzioni soddisfacenti a gran parte degli occupati. Un impiegato di medio livello, ad esempio, percepisce di solito uno stipendio netto di circa 3 mila euro al mese, almeno il doppio rispetto a un collega italiano. L’ottimo livello retributivo ha avuto come conseguenza un bassissimo grado di conflittualità sociale. «A mia memoria, non ricordo di aver visto uno sciopero in Svizzera», dice Marano, che ha scelto di insediare la propria attività di consulente a Chiasso ma è un italiano doc, nato a Milano e residente nel nostro paese, a poca distanza dalla frontiera. Secondo il fondatore di Sva Swiss Advisor, persino il diritto del lavoro elvetico è un modello da prendere ad esempio, grazie al suo elevato grado di flessibilità. La contrattazione collettiva è infatti ridotta all’osso, se non per la definizione dei diritti fondamentali dei lavoratori, mentre è lasciato ampio spazio alla negoziazione salariale tra le imprese e il singolo dipendente.
MIGRAZIONI DALL’ITALIA
Con tutti questi punti di forza, non è un caso dunque che anche nel 2011 l’economia rosso-crociata sia stata posta al vertice della classifica sulla competitività dei Paesi, redatta dal World Economic Forum. E non è un caso neppure che molte multinazionali abbiano scelto di insediare i propri quartier generali europei o mondiali sul territorio svizzero. Sul Lungolago Paradiso, a poca distanza da Lugano, c’è ad esempio Fiat Group International, la divisione internazionale della casa automobilistica del Lingotto. Vicino Ginevra, invece, ha messo le proprie radici il colosso statunitense dei beni di largo consumo, Procter&Gamble, e lo stesso hanno fatto altre grandi corporation d’Oltreoceano come Hewlett Packard. A varcare le Alpi sono state anche alcune medie aziende del made in Italy, stabilendo degli insediamenti produttivi o degli uffici commerciali che gestiscono le loro attività internazionali. È il caso di The North Face, gruppo veneto dell’abbigliamento sportivo, oppure di nomi dell’alta moda come Gucci e Prada. «Non bisogna però pensare», dice ancora Macrì «che la Svizzera sia soltanto un paese fatto di multinazionali o di aziende di medie e grandi dimensioni, in arrivo dall’estero». Sul territorio esiste infatti anche un ampio tessuto di piccole imprese, non molto dissimile da quello che c’è in Italia. A differenza di quanto avviene da noi, secondo Marano, i medi imprenditori dialogano sempre in maniera proficua con le istituzioni, in particolar modo con le autorità cantonali e municipali. «In Svizzera c’è poca evasione fiscale», dice il consulente, «e gli episodi di corruzione degli amministratori pubblici sono rarissimi». Per questo, a detta di Marano, gli imprenditori italiani che investono in Svizzera e hanno l’occasione di parlare con dei funzionari pubblici, rimangono letteralmente esterefatti dalla loro cortesia, competenza e concretezza, e dalla velocità con cui riescono a rilasciare delle concessioni o delle autorizzazioni amministrative, anche per operazioni complesse come la costruzione di uno stabilimento produttivo. Per somigliare alla Svizzera, dunque, secondo Marano una nazione come l’Italia dovrebbe piuttosto mettere in atto una vera e propria rivoluzione culturale, basata sul senso civico, ancor prima di pensare a imitare i sistemi fiscale e scolastico della Confederazione.
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| 05/02/2012 -- CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE D.Lgs. 81/2008 |
CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE D.Lgs. 81/2008
La soluzione ideata per la formazione a distanza del personale lavoratore. Infatti grazie al nostro portale e-learning è possibile svolgere la maggior parte dei corsi previsti dal Testo Unico Sicurezza direttamente on-line senza la necessità di spostarsi dal luogo di lavoro.
L'e-learning sfrutta infatti tutte le potenzialità rese disponibili da Internet al fine di fornire una formazione sincrona e/o asincrona agli utenti che possono, in qualsiasi momento, accedere ai contenuti dei corsi e al materiale didattico in ogni luogo esista una connessione on-line.
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| 15/11/2011 -- PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA' DAL 29.11.2011 |
PEC obbligatoria per le società: entro il 29.11.2011 la comunicazione dell’indirizzo per le imprese già iscritte
articolo
L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di posta elettronica certificata. Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro Imprese, mentre per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29.11.2011.
La posta elettronica certificata (detta anche “posta certificata” o “PEC”) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, con un’efficacia giuridica del tutto equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno o alla notificazione nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.
Le principali caratteristiche e vantaggi della PEC sono:
•Integrità del messaggio: l’utilizzo dei servizi di posta certificata avviene esclusivamente utilizzando protocolli sicuri, in modo da evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Infatti tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente.
•Certificazione dell’invio: quando si invia un messaggio da una casella PEC si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione che attesta la data e l’ora della spedizione ed i destinatari.
•Certificazione della consegna: il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta la consegna con l’indicazione della data e ora e il contenuto consegnato.
•Valore legale: alla PEC e’ riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell’invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi. È importante sottolineare che la trasmissione viene considerata posta certificata solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi. Se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una casella di PEC il sistema potrà fornire la ricevuta di accettazione (invio) proveniente dal Gestore del mittente, ma non la ricevuta di avvenuta consegna.
•Invio simultaneo dello stesso messaggio a più di un destinatario con costi ridotti rispetto ai metodi tradizionali
•Consultazione immediata da ogni personal computer collegato ad Internet.
L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, dispone che le società devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di posta elettronica certificata.
In particolare per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro Imprese, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese e in caso di mancata regolarizzazione il rifiuto dell’iscrizione.
Per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29.11.2011.
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| 15/11/2011 -- ACCONTO NOVEMBRE II RATA UNICO 2011 |
Acconto di novembre, conto alla rovescia
Ravvedimento possibile anche con il nuovo metodo sprint
di Oliviero Franceschi
Ultime ore per il versamento della seconda
tranche. Gli adempimenti, i sistemi di
pagamento e il caso di chi non deve nulla
E’ il 30 novembre il fatidico giorno in cui milioni di italiani dovranno corrispondere all’Erario quanto dovuto come ultimo step dell’Unico 2011. E, dati i tempi di vacche magre, mai come quest’anno molti contribuenti accusano il colpo. Verifichiamo perciò insieme se il salasso è proprio necessario..
Sorte benigna..
Il pagamento dell’acconto Irpef riguarda in generale chi ha presentato Unico 2011. Ma c’è qualcuno che non deve pagare nulla: ecco di chi si tratta.
1) Chi ha indicato nella denuncia dei redditi (riga RN33) un’imposta inferiore a 51,65 euro e chi prevede un'Irpef 2011 inferiore a 51,65 euro.
2) Chi ha avviato una nuova attività nel 2011 e non aveva redditi nel 2010. In pratica, chi non doveva presentare la dichiarazione nel 2011, anche a novembre non dovrà fare nulla: pagherà tutte le imposte a saldo sui redditi del 2011 a giugno 2012. Stesso discorso per dipendenti e pensionati che nel 2010 avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati e che nel 2011 hanno avuto altri redditi (ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi, collaborazioni, ecc.).
3) Chi a giugno, luglio o agosto, per errore o libera scelta, ha versato tutto l’acconto del 99%, anziché la sola prima rata; chi, invece, per errore ha pagato più del dovuto a titolo di prima rata, ora può scalare dall’importo della seconda rata le maggiori somme versate.
4) Gli eredi di persone decedute nel 2011 non devono versare nulla per conto del defunto.
5) Chi ha presentato il modello 730. Calcoli e pagamenti, infatti, vengono fatti direttamente dal sostituto d’imposta: la seconda rata sarà trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Fa eccezione chi nel 2011 ha cessato il rapporto di lavoro, oppure è stato messo in aspettativa senza retribuzione. In questi casi, infatti, il versamento dell'acconto dovrà essere fatto autonomamente dal lavoratore (che avrebbe dovuto ricevere una specifica comunicazione da parte del datore di lavoro).
Nessun problema, invece, se i redditi del 2011 sono aumentati rispetto a quelli 2010. In questo caso, infatti, basta versare complessivamente il 99% dell'Irpef relativa al 2010: il conguaglio, infatti, si farà con la prossima dichiarazione dei redditi, pagando la differenza.
Pagamento in tanti posti
L'acconto Irpef per il 2011 si paga in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione entro il 30 novembre 2011, utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione; l'anno di riferimento è il 2011. Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro: per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5; per eccesso, se invece, è uguale o maggiore di 5. L'acconto di novembre non può essere rateizzato.
Tutti i titolari di partita Iva, invece, devono pagare l’acconto esclusivamente on line. In questo caso il versamento può essere fatto direttamente, collegandosi al sito dell’Agenzia delle entrate e utilizzando fisco on line: è necessario però munirsi con anticipo del codice di accesso (Pin) all'area riservata del sito. In alternativa si può sempre versare con i servizi di home banking forniti dalla propria banca o di remote banking (CBI). Infine si può sempre ricorrere ad un intermediario abilitato che, a pagamento, effettuerà il versamento sul vostro conto corrente.
Novità col ravvedimento sprint
Per chi vorrà ricalcolare l’acconto e sbagliasse i conti oppure per chi dovesse versare l’importo esatto ma in ritardo, ci sono ovviamente delle sanzioni. Ma con il ravvedimento operoso queste multe possono essere notevolmente ridotte e quest’anno c’è addirittura un possibilità in più, grazie al cd. “ravvedimento sprint”. Infatti se si paga entro il 14° giorno dalla scadenza e cioè entro il 14 dicembre basta versare la minisanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali (1,5%) maturati dal 1° dicembre al giorno del pagamento. Se invece si paga entro il 30 dicembre 2011 è dovuta la classica sanzione del 3% più gli interessi legali (1,5% annuo) sempre maturati dal 1° dicembre fino al giorno in cui viene eseguito il versamento. Infine, oltre questo termine, e fino alla data di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi la sanzione è del 3,75%, sempre più gli interessi dell’1,5% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi non si versano insieme al tributo principale, ma a parte con il codice tributo “1989”, interessi sul ravvedimento Irpef. Anche la sanzione deve essere indicata a parte con il relativo codice (ad esempio, 8901 per l'Irpef, 8918 per l'Ires, ecc.).
Irap in cassa
Molti titolari di partita Iva (tra cui anche amministratori di condominio) devono versare (se dovuto) anche l’acconto Irap. La misura dell’acconto è del 99%; basta, quindi, calcolare il 99% dell’imposta indicata nella riga IR22 del modello Irap 2011 e sottrarre quanto è stato eventualmente pagato come prima rata: si ottiene così l’importo da versare entro il 30 novembre. Il codice tributo da indicare nella sezione Regioni della delega F24 è il 3813. Occorre, inoltre, indicare il codice regionale (per il Lazio, ad esempio, è 08).
Contribuenti minimi
Indipendentemente dalle nuove regole sul regime agevolato dei “minimi”, coloro che lo utilizzano verseranno l’acconto con modalità simili al caso precedente. Si versa sempre entro il 30 novembre con il codice tributo “1799” ("Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007"). Il “percorso” per giungere all’acconto è il seguente: occorre calcolare il 99% del rigo CM14 e detrarre il primo acconto versato a giugno o luglio o agosto “depurandolo” dell’eventuale maggiorazione dello 0,40%.
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| 30/10/2011 -- PRESENTAZIONE UNICO 2011 |
Dichiarazione dei Redditi 2011 mediante Mod. Unico PF
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato i termini ultimi di presentazione del modello Unico/11 Persone Fisiche stabiliti dal Ministero delle Finanze relativi alla Dichiarazione dei Redditi 2011.
Anche quest'anno sono state designate due date distinte entro le quali consegnare il modello Unico:
- la prima scadenza è riservata a chi presenta il Mod. Unico PF/11 in formato cartaceo
- la seconda scadenza è riservata a chi presenta il Mod. Unico PF/11 in formato elettronico
Scadenze Unico 2011
In funzione della modalità di presentazione sopra illustrate, i termini di consegna del Modello Unico PF 2011 sono i seguenti:
- Giovedì 30 giugno 2011 in caso di presentazione in formato cartaceo presso le poste
- Venerdì 30 settembre 2011 in caso di presentazione in formato elettronico per via telematica
La consegna del Modello Unico/11 per via telematica non ha costi, avviene mediante un apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Analogo servizio telematico è fornito dalle banche, dalle poste e dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica può avvenire anche mediante un intermediario abilitato, quest'ultimo può chiedere all'intestatario del modello il pagamento del servizio di trasmissione.
Ritardo della consegna
In caso di ritardo nella consegna del Modello Unico PF non superiore ai 90 giorni si incorre in una sanzione amministrativa di 25 euro se versati entro i 90 giorni mediante ravvedimento operoso. Senza il pagamento del ravvedimento operoso entro i 90 giorni la sanzione sale da 258 euro a 1.032 euro, in caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili la sanzione applicata è il doppio.
La dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore ai 90 giorni è considerata comunque omessa, tuttavia costituisce titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
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| 28/10/2011 -- NUOVO REGIME DEI MINIMI 2012 |
Nuovo regime dei minimi 2012: sotto i 35 anni tassazione al 5%
l nuovo regime dei minimi 2012 per aprire la partita Iva dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta ossia quello che si chiama spesso forfettone o forfettino e il regime dei minimi precedente dal primo gennaio 2012 e per il quale in questo articolo potete leggere una piccola guida con consigli pratici ed un vademecum per l’apertura della partita Iva e la gestione della vostra attività.
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5% e ripeto del cinque per cento, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.
L’adesione al nuovo regime dei minimi 2012 per chi vuole aprire la partita Iva
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica.
Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.
Esistono poi anche altri requisiti come non aver conseguito nell’anno di imposta precedente, oltre al fatto di essere residenti fiscalmente in Italia (per le spiegazioni sulla residenza fiscale e residenza anagrafica consultate l’apposito articolo) ossia incassato compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e /o di dipendenti, non abbiano erogate utili agli associati in partecipazione.
Altro requisito richiesto è di non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all’attività, per cui per intenderci se acquistate una macchina da 30 mila euro e l’adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una società di capitali o di una sas con ruoli gestionali.
Inoltre l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.
Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. Ora spiegarvi cosa si intende può non essere chiaro a tutti e non esiste una formula. Tuttavia vi posso dire che la valutazione circa l’elemento di novità richiesto dal legislatore deve sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi sostanziali dell’attività svolta e quindi rispetto alle dotazioni di mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività e non solo rispetto alle caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione. Per esempio fare riferimento al codice atecofin per identificare la tipologia di attività nuova rispetto alla precedente può essere utile a capire se l’attività è nuova rispetto alla precedente oppure no.
Vantaggi del Nuovo regime dei minimi
Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti iva.
Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.
Fatturazione del regime dei minimi
Fermo restando che potete approfondire l’argomento della fatturazione nell’articolo dedicato proprio alla guida alla fatturazione, vi anticipo che nelle fatture inserirete i vostri onorari, il vostro contributo previdenziale ma non l’Iva. Applicherete in fattura solo la tassazione a titolo di ritenuta d’acconto del 5% se fatturerete a delle società sostituti di imposta oppure se fatturerete a persone fisiche quello che incassate non comprenderà il 5% che poi andrete a versare nella dichiarazione dei redditi quindi occhio ai calcoli per l’onorario in fattura!
Adesione al regime dei minimi 2012
Per l’adesione al regime dei minimi vi ricordo che questo è un regime naturale per i professionisti nel senso che il fisco presuppone che aderite al momento dell’apertura pertanto non c’è bisogno di esplicitare niente nel modello di apertura che trovate nella sezione modelli del sito. Parliamo del mododulo di apertura della partita iva in cui dovrete indicare il codice attività atecofin, i vostir data anagrafici e fiscali e dove intenderte tenere le vostre scritture contabili valorizzando i campi del modello AA7. Per accedere al regime il dato letterale afferma che non si deve aver esercitato “un’attività” di lavoro autonomo ecc nei tre anni precedenti.
Mi preme sottolineare che l’analisi letterale del testo farebbe supporre che tutte le attività siano escluse: tuttavia a mio personalissimo avviso questo cozza contro la finalità delle norma che è quella di far nascere nuove attività imprenditoriali. Pertanto non vedo come un parrucchiere che ha fruito del regime dei minimi nel 2012 o delle nuove inziaitive imprenditoriali non si possa improvvisare esperto meccanico richiedendo le agevolazioni. Tuttavia vi devo dire che sul punto esistono pareri molto contrastanti.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del vecchio regime dei minimi, i contribuenti dagli studi di settore.
Vi invito sempre a leggere anche gli altri articoli correlati e la categoria dedicata alle libere professioni in cui troverete anche altri articoli interessanti che vi aiuteranno a comprendere le deduzioni e le detrazioni, come scaricare i costi e come abbattere il reddito imponibile sfruttando le norme messe a disposizione del legislatore fiscale.
Dall’analisi letterale del dato normativo presente nel decreto sviluppo anche se il legislatore fa riferimento a “i regimi forfettari” ed esplicita solo il regime dei minimi di cui alla L. 244 del 2007 ma non menziona quello ex art. 13 della L.388 del 2000 pertanto non è dato sapere ad oggi se il forfettino o regime delle nuove iniziative produttive sarà abolito dal 2012. Sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate sull’argomento essendo dubbio il passaggio dell’articolo 27 del decreto.
Aggiornamento dopo telefisco: a malincuore devo riconoscere che nonostante telefisco (manifestazione a cui partecipano tanti professionisti) i dubbi permangono e le risposte sono state contraddittorie per cui ancora una volta sottolinao come un chiarimento sia doveroso.
Nell’attesa vi consiglio sempre di fare riferimento alla ratio della norma che è quella di agevolare le effettive nuove iniziative imprenditoriali. per aiutarvi ancora di più leggete le circolari 1 e 8 del 2001 dell’agenzia delle entrate in cui trovate anche alcuni chiarimenti a proposito.
Vi dico di leggerele perchè nella circolare numero 8 quando fa riferimento al passaggio della norma relativo al non aver esercitato altraattività, l’agenzia dice che non deve essere esercitata qualsiasi altra attività artistica o professionale. Ricordo che la cirolare dell’agenzia delle entrate esprime un indirizzo ma non è e non ha il valore di una norma pertanto nessuno vi vieta di sposare altra tesi e comprotarvi in tal senso. Poi se l’agenzia delle entrate decide di accertarvi e non è in accordo con le vostre concluszioni e se andrete a litigare allora e solo allora il giudice tributario deciderà chi veramente aveva ragione
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| 19/09/2011 -- AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20 AL 21 % |
D.L. n.138/2011 convertito definitivamente in legge - ha stabilito l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA, che passa dal 20% al 21%
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| 26/03/2011 -- CEDOLARE SECCA AFFITTI 2011 |
L’entrata in vigore della cedolare secca con doppia aliquota, al 20% e 23%, rispettivamente per i canoni concordati e quelli liberi, diventa esecutiva a partire da questo mese di gennaio 2011 e prevede il pagamento di un acconto pari all'85% e al 95% dal 2012.
La cedolare secca sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione, ma i cittadini potranno anche scegliere di restare con l'attuale regola di tassazione degli affitti. Le novità per quanto riguarda gli aspetti applicativi verranno comunicati in un regolamento che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo le novità, il prelievo fiscale previsto dalla cedolare secca rimarrebbe, dunque, al 20% per gli affitti a canone concordato, mentre salirebbe al 23% per gli affitti a libero mercato.
Questa novità è stata pensata per limitare le perdite di getto dei Comuni che incassano la tassa sugli affitti. Sarebbero proprio i comuni i grandi penalizzati dal pagamento della cedolare secca al 20% perché incasserebbero meno tasse rispetto al sistema proporzionale, mentre sarebbe una novità conveniente per i proprietari degli immobili che dovrebbero così pagare meno tasse sulla locazione della proprietà.
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| 26/03/2011 -- 2011 ACQUISTI OLTRE 3.000,00 EURO CON CODICE FISCALE |
dal 2011 per fare acquisti oltre i 3mila euro bisognera' fornire anche il proprio codice fiscale.
Si tratta di una norma contenuta nella manovra
economica di luglio, nascosta tra le misure per combattere
l'evasione, che rendera' possibile rintracciare quei cittadini
che spendono piu' del reddito dichiarato. Lo sottolinea il
direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, in
un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che ''chi
non paga le tasse'' dovra' fare ''bene i conti'', perche' ''la
vecchia logica, basata sulla stima dei rischi ridotti non vale
piu' ''.
Quello del codice fiscale, spiega, ''e' un sacrificio che
chiediamo a tutti i cittadini onesti, lo sappiamo, ma vorremmo
fosse compreso'' perche' ''consentira' di colpire meglio
gli evasori''. Ci sono, aggiunge, ''tutti gli strumenti per
stanare chi non paga. Possiamo colpire in modo mirato. Nel 2010
abbiamo recuperato 10 miliardi agli evasori. Da gennaio per loro
sara' ancora piu' dura''.
Befera ricorda che ''presto'' sara' disponibile anche il
software per il redditometro fai da te, in modo che ''ciascuno
possa verificare la congruita' del reddito dichiarato con le
spese sostenute''. Gli ''accertamenti sintetici sul reddito -
ricorda - scatteranno quando si spende il 20% in piu' del
reddito dichiarato''-
L'attivita' dell'agenzia nel 2011 sara' dedicata anche ''alle
verifiche sulle imprese costantemente in rosso'' e a ''controlli
a tappeto sulle partite Iva esistenti''.
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| 26/01/2011 -- FISCALITA' INTERNAZIONE |
Fiscalità internazionale
PARADISI FISCALI
Fiscalità internazionale
Per risparmiare sul fisco non è necessario andare lontano. Sapete che aprire una società in Irlanda o in Inghilterra costa solo un euro e la fiscalità è decisamente più conveniente rispetto all'Italia? Ecco qualche spunto su alcune opportunità fiscali – perfettamente legali - che il panorama internazionale offre oggi all’imprenditore.
Quando si parla di “paradisi fiscali” la mente corre ad assolate isole esotiche e si viene pervasi, di solito, da un brivido di trasgressione. Bene, tutte queste emozioni, che ci hanno accompagnato per anni, d’ora in poi faremo bene a riservarle per ben altre situazioni, relegando i paradisi fiscali ad un ricordo del passato. Non esistono più – né forse esiteranno mai più – quei luoghi a fiscalità zero come siamo stati abituali a immaginarli o a sognarli, rattristati ormai dal colore nero delle liste nelle quali vengono relegati.
Per comprendere questo fenomeno possiamo ricondurre sostanzialmente a tre le ragioni che hanno concorso al loro inesorabile declino. Già da oltre un decennio le sempre crescenti esigenze delle amministrazioni statali hanno richiesto – ad ogni livello – nuovi strumenti e maggiore severità nell’individuare, colpire e scoraggiare la fuga all’estero di capitali altrimenti destinati a tassazione. In Europa, Germania e Italia sono state le prime nazioni a muoversi concretamente in tale direzione.
Ma senza un serio coordinamento internazionale e una forte volontà politica di trasparenza le maglie sarebbero rimaste, forse, ancora larghe se non fosse intervenuto l’11 settembre a mostrare al mondo - in tutta la sua efficacia – come si possa usare il sistema dei paradisi fiscali per fornire un supporto finanziario a strutture paramilitari clandestine.
Da ultimo poi, l’ulteriore giro di vite che ha affossato definitivamente i paradisi fiscali, è giunto all’indomani dell’affaire Enron, allo scopo di contribuire a rassicurare gli investitori mobiliari sulla trasparenza delle operazioni finanziarie operate dalle grandi Corporates, le società quotate in borsa.
Un discorso che – come Cirio e Parmalat insegnano – riguarda da vicino anche le nostre tasche.
Dimentichiamoci, dunque, dei paradisi fiscali che – per le ragioni esposte – sono ormai pericolosi e insicuri.
Ma allora quali alternative – questa volta legali e sicure – oggi si vanno delineando?
In verità sono diverse le soluzioni che si prospettano, specie con l’apertura dell’Unione Europea a nuovi Paesi (da tempo si parla dell’Ungheria, con un’imposta del 18%, e presto molto si parlerà anche di Cipro), ma cercheremo di limitare l’indagine solo a quelle che forniscano il più alto grado di legalità, serietà, certezza e sicurezza. Non parleremo di Madeira, dunque, né del Principato di Monaco, né delle Isole del Canale, né delle Canarie, ma appunteremo la nostra attenzione sul più tradizionale mondo anglosassone - Irlanda e Gran Bretagna - che offre eccellenti garanzie di serietà, legalità e sicurezza peraltro con una lingua universalmente conosciuta. Vediamo allora – davvero per sommi capi - gli strumenti giuridici e le condizioni tecnico-legali che ciascuno di questi due Paesi propone.
IRLANDA (Corporation Tax: 12,5%)
All’interno del diritto societario irlandese è senz’altro preferibile il ricorso alla Private Limited Company che assolve lo stesso ruolo della S.r.l. nel nostro sistema.
Il minimo del capitale sociale richiesto per la sua costituzione è di un solo Euro e ne è consentita la forma unipersonale. Le formalità di costituzione, poi, sono particolarmente snelle e i soci possono agire mediante un fiduciario in loco – c.d. nominee shareholder – che gestisca in loro vece tutta la fase costitutiva. Se necessario, egli può anche apparire formalmente come socio, mentre i veri beneficiari continuerebbero a godere della loro posizione mediante lo strumento – sicuro e affidabile – del contratto di Trust.
L’organo amministrativo – il Board of Directors – deve essere costituito da almeno due soggetti, di cui uno che può anche svolgere le funzioni di segretario cui la legge irlandese demanda una serie di obblighi anche di natura contabile. E’ inoltre consentito il c. d. Corporate Director, vale a dire che l’amministratore stesso sia - a sua volta - una società a responsabilità limitata. Esistono, poi, una serie di agevolazioni che consentono un ulteriore abbattimento del prelievo fiscale, ma sono ipotesi molto particolari.
REGNO UNITO (Corporation Tax: 21%)
Essenzialmente il sistema societario britannico è pressoché identico a quello irlandese, del quale – infatti - ha costituito il modello.
Anche in questo caso si suggerisce il ricorso alla Private Limited Company, per la cui disciplina valga quanto detto sopra con la sola differenza che il diritto inglese consente che vi sia anche un solo amministratore (il Sole Director) che potrebbe ben essere – come in Irlanda - un Corporate Director.
Come accennato, tuttavia, l’imposta societaria britannica è sensibilmente più alta di quella irlandese (21% contro 12,5%) e non pare – tuttavia - fornire particolari vantaggi che ne giustifichino il maggior prelievo. Una volta creato lo strumento giuridico operativo – cioè la società estera PLC – è poi possibile utilizzare la disposizione della Direttiva CE453/90 - c.d. “Direttiva Madre/Figlia” – vedendo tassato solo il 5% degli utili rientrati in Italia. In questo caso, naturalmente, dovrà sussistere il requisito della “stabile organizzazione” all’estero, che la recentissima Direttiva del Consiglio Europeo del 22 dicembre 2003 indica quale “attività fissa situata in uno Stato membro attraverso la quale l’attività di una società di un altro Stato membro è in parte o in tutto eseguita e nella misura in cui i profitti della sede di fissa affari sono assoggettati ad imposta nello Stato membro nel quale la sede fissa di affari è situata, in virtù di trattati contro le doppie imposizioni o in assenza di trattati , in base alla legislazione interna.”
Il numero dei paradisi fiscali catalogati dagli Stati e dagli Organismi finanziari internazionali può variare da 40 a 80, a seconda dei criteri di valutazione seguiti nella classificazione. Il fenomeno offshore infatti si può presentare in varie forme, può essere più o meno esteso, e può riguardare anche Paesi membri dell'UE o dell'ONU.
Una recente ricerca a livello europeo(Euroshore) coordinata dal prof. V. Uckmar ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di "centri finanziari" in base al loro livello di prossimità agli Stati membri dell'Unione Europea :
1)paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico, politico ed economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco, Bermuda, Malta San Marino ecc.)
2)Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex blocco sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.)
3)Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas, Barbados, Macao, Malesia ecc.):
Sette paradisi, tra i quali il Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein hanno apertamente dichiarato di non volersi adeguare alle disposizioni internazionali in materia di trasparenza
Banche italiane con sedi nei Paradisi: 320 (sparse in 30 paesi)
Banche italiane con sede in Lussemburgo: 30
Gruppi controllati da banche italiane: 117
50% (112 su 250) delle società italiane quotate in borsa
e 22% (22 su 88) dei gruppi bancari italiani hanno partecipazioni-
di controllo su società residenti in paradisi fiscali.
Da un rilevamento della sezione antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano Cambi per il periodo 1997-1999 risulta che ogni mese circa 10.000 miliardi (5 milioni di euro) lasciavano l'Italia per riparare nei forzieri delle banche offshore. E risulta che, nonostante l'operazione del cosidetto scudo fiscale sui capitali che rientrano dall'estero, i flussi verso l'offshore non si siano prosciugati.
Del resto tutto è ormai facilitato dall'elettronica. Il trasferimento elettronico di fondi tra più paesi è ormai divenuto un sistema estremamente diffuso e non può più considerarsi appannaggio di pochi operatori. E' significativo a questo proposito che ormai i messaggi pubblicitari delle società che forniscono questo particolare servizio comprendono le offerte più disparate, come ad esempio addirittura l'omaggio di un panettone a tutti coloro che effettuano un trasferimento elettronico di fondi nel periodo natalizio (offerta lanciata nell'ambito di una recente campagna pubblicitaria realizzata da un importante operatore del settore).
Sino a pochi anni fa si diceva che in sole 24 ore il denaro poteva essere movimentato per ben 72 volte in giro per il mondo. Al giorno d'oggi bastano 10 minuti.
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| 26/01/2011 -- NOVITA' FISCALI 2011 |
Le nuove misure adottate dal governo riguardano soprattutto il pubblico impiego, la fiscalità di autonomi e professionisti, le pensioni, gli ammortizzatori sociali, la lotta all’evasione, gli ecobonus per la casa e l’emersione degli immobili fantasma.
Ma vediamo nel dettaglio le principali novità del nuovo anno.
ASSISTENZA E WELFARE: non saranno previste nuove o diverse detrazioni fiscali, né tantomeno modifiche nel settore dell’assistenza e della sanità. Le pensioni verranno adeguate all’inflazione e nel 2011 vi sarà la novità delle “finestre mobili” ed il passaggio alla quota minima “96” quale risultato della somma tra età anagrafica e contributiva. Per le nuove pensioni di invalidità ci sarà una “stretta” che vedrà la concessione oltre che all’erogazione da parte dell’Inps e non più dalle Regioni.
Con il nuovo anno sarà poi previsto il piano straordinario di verifica sulle pensioni di invalidità già esistenti.
FISCO: nel 2011 la prima novità è la spinta alle verifiche fiscali con l’accertamento sintetico e il nuovo redditometro. Nel primo caso l’Agenzia delle entrate verificherà la congruenza tra i redditi dichiarati e le spese effettivamente sostenute dai contribuenti. Con il nuovo redditometro, lo strumento dell’accertamento sintetico sarà ulteriormente rafforzato, visto che la congruità tra spese e reddito dichiarato sarà scremata tenendo conto della dimensione familiare e dei fattori geografici. Dal 2011 scatta, poi, il blocco delle compensazioni automatiche tra crediti e debiti fiscali in presenza di un ruolo definitivo, di importo superiore ai 1.500 euro, per il quale sono scaduti i termini di pagamento. Prima si salda il conto arretrato con il Fisco e poi, eventualmente, si compensa.
IMMOBILI: per i proprietari di immobili vi è la mancata applicazione della cedolare secca del 20% sugli affitti (la bozza del decreto è ancora in Parlamento per l’esame dei pareri). Nonostante ciò la manovra di luglio e la legge di Stabilità hanno confermato le detrazioni sull’Irpef sulle ristrutturazioni edilizie. Restano al 55% le detrazioni previste per il miglioramento dell’efficienza energetica. Invariato il regime fiscale per le ristrutturazioni semplici senza innovazioni ecologiche.
Confermata anche per il futuro la ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici bancari per pagare le imprese che hanno effettuato lavori sugli immobili. Le banche o la Posta faranno da sostituti di imposta. Prevista anche una proroga dei termini per l’accatastamento degli immobili fantasma.
IMPRESE E LAVORO: nel 2011 sarà prevista ancora una proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché della cassaintegrazione straordinaria, della detassazione della parte del salario legata alla produttività.
Anno nero invece per l’occupazione che, secondo gli ultimi dati di Confindustria, si rischieranno altri 440mila posti di lavoro che si aggiungono ai 600mila già persi in questo anno. Dopo la flessione del 2,6% del 2009 e dell’1,7% di quest’anno, l’occupazione tornerà a crescere, ma impercettibilmente (+0,1%), stima il centro studi dell’associazione imprenditoriale.
PUBBLICO IMPIEGO: inizierà con il nuovo anno un “triennio” di duro sacrificio per i dipendenti dello Stato che non vedranno rinnovato la parte economica del contratto di lavoro. La Finanziaria 2011-2013 prevede solo l’indennità di vacanza contrattuale, ossia il recupero (parziale) dell’inflazione programmata. Nessun dipendente pubblico, secondo quanto previsto dal decreto di luglio, potrà ricevere nel triennio 2011-2013 uno stipendio più elevato di quello percepito nel 2010.
LAVORO AUTONOMO: con la manovra di luglio e lo stesso milleproroghe di fine anno, hanno chiuso quasi tutti i varchi all’evasione fiscale ed inasprito notevolmente le sanzioni. Con la manovra di luglio è stato ad esempio reintrodotto il limite all’uso del denaro contante e degli assegni per le transazioni.
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| 31/01/2010 -- LIMITE ISCRIZIONE DI IPOTECA SU IMMOBILI GERIT |
Negli ultimi tempi Equitalia Gerit, la società che principalmente si occupa della riscossione dei tributi non pagati, sta con molta frequenza inviando avvisi per il mancato pagamento di tributi emessi a ruolo.
Oltre agli avvisi la maggior parte delle volte, a garanzia del credito vantato da Equitalia nei confronti del contribuente “moroso” viene emessa anche un ipoteca.
Ma le cose sono cambiate alla luce della sentenza n. 138 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ha stabilito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore a garanzia del proprio crediti soltanto se questo è superiore a 8.000 euro.
La sentenza è stata motivata cosi:
l’iscrizione ipotecaria è un provvedimento finalizzato alla garanzia del credito nel caso di mancato pagamento spontaneo ed è consentita soltanto quando il credito supera gli 8.000 euro e il valore dell’immobile da espropriare non è inferiore a tale somma.
Lo speciale limite all’ammissibilità dell’ipoteca scaturisce dal divieto, imposto dall’art. 76 del DPR 602/73, di procedere all’esecuzione immobiliare quando l’ammontare complessivo del credito o il valore del bene da espropriare non superano gli 8mila euro.
Ne consegue che l’iscrizione dell’ipoteca, strumentale all’esecuzione forzata immobiliare, quando questa è inibita non può, a sua volta, non essere preclusa.
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